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Disciplina relativa alle acque interne

La disciplina relativa alle acque interne, comprende i temi:
  • di Demanio fluviale di difesa dalle acque (opere idrauliche e opere di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale)
  • di Demanio pubblico: proprietà e concessioni
  • di Bacino idrografico, Comprensorio di Bonifica, reticolo idrografico principale e reticolo idrografico minore
  • dei vincoli agli usi: navigazione, pesca e itticoltura, pioppicoltura, agricoltura, energetico, usi civili, industriali e ambientali
  • dei "nuovi" usi: naturalistici, ricreativi, sportivi e turistici
  • dei regimi amministrativi: concessioni, autorizzazioni, licenze.
La pluralità degli usi possibili delle acque, ha portato ad una pluralità di "tutele separate", provocando:
  • La frammentazione legislativa
  • La frammentazione delle competenze
  • Il moltiplicarsi degli "strumenti giuridici" e dei vari livelli di programmazione.
Nel nostro paese il regime giuridico delle acque è stato storicamente caratterizzato dalla generale tendenza al superamento di concezioni privatistiche e individualistiche del dominio ed uso dell'acqua, attraverso la graduale adozione di principi sempre più finalizzati a soddisfare le esigenze dell'interesse pubblico generale e a favorire le diverse forme di utilizzazione.
Principio fondamentale ispiratore di questa tendenza è che l'acqua esistente in natura appartiene in primo luogo alla collettività. Questo principio ha ispirato:
  • Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", R.D. 25 Luglio 1904, n°. 523
  • Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica", R.D. 9 Dicembre 1937 n°. 2669
  • Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici", R.D. 11 Dicembre 1933, n°. 1775", 
il cui art.1 così recita: "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse". L'art.2 del Testo, poi modificato dal D.L. n.275/1993, prevede poi che per potere derivare o utilizzare acque pubbliche occorra ottenere una regolare e specifica "concessione" .

Tali disposizioni di legge tuttora vigenti, seppure con modifiche e integrazioni, regolano l'attività di polizia idraulica e servizio di piena (il cui organo competente è l'attuale AIPO).

Legge regionale 26 Novembre 1984, n° 59 "Riordino dei consorzi di bonifica"

Ambito territoriale di applicazione
E' classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale che non entra a far parte di Comunità montane. II territorio di bonifica della Lombardia è suddiviso in 22 comprensori di bonifica, all'interno di ciascuno dei quali sono costituiti uno o più consorzi di bonifica.
 
Consorzi di bonifica

Enti di diritto pubblico che provvedono alla esecuzione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonchè i conduttori che abbiano obblighi di contribuenza.
 
Opere pubbliche di bonifica
Sono pubbliche e di competenza della Regione le opere di:
  • rimboschimento e correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua per garantire la stabilità del terreno e il buon regime delle acque
  • bonificazione di laghi, paludi e terreni deficienti di scolo
  • piantagione di alberi frangivento
  • provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali
  • difesa dalle acque e utilizzazione agricola dell'acqua
  • costruzione di strade e opere edilizie di interesse comune del comprensorio, cabine di trasformazione e linee di distribuzione dell'energia elettrica per usi agricoli
  • riunione di più appezzamenti in convenienti unità fondiarie.
Programmi di bonifica
Il Consiglio Regionale approva un programma generale per la bonifica e il riordino irriguo. Questo si attua con:
  • programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica
  • programmi comprensoriali di bonifica deliberati dai consorzi di bonifica
(In mancanza del programma generale per la bonifica, i consorzi di bonifica predispongono programmi provvisori di bonifica per il comprensorio di appartenenza, sulla base di criteri di indirizzo e coordinamento formulati dalla Regione L.R. 5/95, art. 2).
 
Organizzazione dei consorzi

La legge contiene norme sulla definizione dello statuto dei consorzi, sulla struttura dei consorzi, sulle modalità di formazione degli organi dei consorzi, sul controllo regionale degli atti consortili.

Il corpo  normativo relativo alla materia acqua, si è via via arricchito fino ad arrivare alla fine degli anni '80, con l'approvazione della L. 18 Maggio  1989, n° 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
sempre nello spirito di tutelare le risorse idriche sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, fondata sul principio fondamentale secondo cui l'uso e la tutela delle acque vanno considerati unitariamente nell'ambito dei bacini idrografici. Nei diversi articoli della legge vengono inoltre ampiamente considerati il risanamento delle acque superficiali e sotterranee e il razionale utilizzo delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, che può essere garantito da una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, che assicuri gli usi plurimi.

Finalità

Assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
 
Ambito di applicazione

Il bacino idrografico, cosi definito: "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di effluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua".
Si riconoscono bacini di rilievo nazionale (es. Po), interregionale e regionale. Tutto il territorio nazionale è suddiviso in bacini idrografici.
 
Soggetti
  • Autorità di bacino
  • Ministero dei Lavori Pubblici
  • Ministero dell'Ambiente
  • Comitato nazionale per la difesa del suolo
  • Servizi tecnici nazionali
  • Regioni

Strumenti
Piano di bacino e Piani Stralcio, con valore di piano territoriale: strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque.
 
Interventi
I piani di bacino vengono attuati mediante programmi triennali di intervento.


Di significativa importanza risultano poi le normative:
L. n°. 142'90, "Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali che attribuisce compiti in materia di Pianificazione Territoriale alle Province e agli Enti Locali in generale, istituisce i Piani territoriali di coordinamento",
L. n°. 112'98, "Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali


Approvata nel periodo tra le due leggi sopracitate una delle più importanti normative sulle acque, è la Legge 5 Gennaio 1994, n° 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Principi
Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto ad altri usi. Nei periodi di siccità, e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
 
Finalità
Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
 
Contenuti
Norme per l'organizzazione dei Servizi idrici integrati
Canoni per le utenze di acqua pubblica
Norme per gli usi produttivi delle risorse idriche
Il bilancio idrico è diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità delle risorse ed i fabbisogni per i diversi usi in un determinato territorio;
definito e aggiornato dall'Autorità di bacino, in modo anche da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli equilibri dei sottosistemi interessati.
 
Il risparmio idrico deve essere attuato mediante:

  •  risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti
  •  installazione di contatori in ogni singola unità abitativa urbana
  • diffusione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, agricolo e terziario
  • uso plurimo delle acque

Con la L. 36'94 e le leggi regionali attuative della stessa, vengono istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali - ATO -, fissando i limiti geografici di competenza e finalizzati principalmente alla riorganizzazione su base locale del Servizio Idrico Integrato che comprende l'approvvigionamento idrico, gli usi,il riuso, la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.
 
L'Autorità d'Ambito, in conformità con gli altri istituti, ha il compito di rappresentare la domanda collettiva del servizio - in una situazione di monopolio naturale - e di regolare la produzione ed erogazione dello stesso all'utenza, attraverso un opportuno rapporto di committenza ad uno o più soggetti.
 
La normativa individua negli ATO strutture che superino la dimensione comunale di gestione, e demanda ad essi l'elaborazione del Piano d'ambito, lo strumento attraverso il quale vengono definiti:

  • gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico per il raggiungimento di standard di qualità con livelli minimi del servizio
  • gli investimenti occorrenti al loro raggiungimento
  • l'ottimizzazione del sistema tariffario, con copertura dei costi e metodologie premianti l'efficienza e la qualità del servizio
  • le politiche di gestione relative al risparmio, al riuso e alla destinazione di risorse più pregiate per gli usi potabili.

Altra legge di particolare importanza
 
Legge 5 Gennaio 1994, n° 37 "Norme per la tutela Ambientale delle aree Demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
 
[…] Art. 5.
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
[…] Art. 6.
1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle Regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.


Verso la fine degli anni '90, lo scenario normativo Comunitario, Statale e Regionale si arricchisce di nuovi significati relativi alla gestione e alla tutela delle acque con:
 
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

(Modificato dal decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000).

Costituisce un nuovo testo unico sulla tutela delle acque, riconoscendo ai consorzi un significativo ruolo nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
Il decreto modificato, in particolare, introduce alcune norme riguardanti:

  • Installazione dispositivi per misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati
  • Concessioni di derivazione: prelievi da sorgenti e falde
  • Tutela acque sotterranee nelle aree protette
  • Utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio
  • Differimento e unificazione termini: richiesta di concessione di derivazione in sanatoria
  • Presentazione delle domande per il riconoscimento dell'uso o della concessione preferenziale
  • Denunce pozzi, rinnovo della concessione di derivazione di acque fino alla scadenza originaria.

 


Il Piano di tutela delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche
Il piano contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico. L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino.
Alla base del piano di tutela vi è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la possibilità di conseguire i due principali obiettivi del Piano:

  • il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per definire gli usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro
  • la stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e la conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità. 

Altre leggi importanti per il trasferimento delle competenze sono:

Legge Regionale 5 Gennaio 2001, n° 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del D.Lgs. N° 112/98"
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, all'articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui "...le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia  idraulica...",  e, al comma 114, stabilisce che "Ai comuni sono traferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.
La successiva Legge regionale 2 aprile 2002 n. 5 "Istituzione dell'Agenzìa interregionale per il fiume Po (AIPO)"  affida, all'articolo 4. comma 1. lett. c), "la polizia idraulica" all'AIPO, ma a tutt'oggi questa generale attribuzione è limitata alle aree già di competenza del soppresso Magistrato per il Po, legittimando il pensiero che le competenze che la regione esercitava attraverso il soppresso Genio Civile sìano ancòra in capo agli uffici regionali che ne hanno ricevuto 'l'eredità': le Sedi Territoriali della Regione Lombardia (acrònimo: STER); pertanto sul Reticolo Idrico Principale la Regione svolge oggi le funzioni di Polizia Idraulica attraverso l'AIPO e lo STER.
 
La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione"
al comma 5. dell'articolo 10 intitolato "Demanio regionale", attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare "...il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica".
Mentre il Reticolo Idrico Principale appartiene allo Stato, che lo ha affidato nella sola gestione alle Regioni, il Reticolo Idrico dei Consorzi di bonifica è previsto che sia a questi enti affidato dalla Regione nell'ambito del Demanio Regionale (così infatti si intitola l'art. 10 della l.r. 7/2003 citato, approvato con D.G.R. 11 Febbraio 2005, n°. 720552).
Quindi il demanio idrico dello Stato, secondo lo Stato, è affidato - in sola gestione alle regioni ed agli enti locali', mentre la Lombardìa ha stabilìto di affidare ai Consorzi di bonifica una parte del demanio idrico regionale che è cosa diversa dal demanio dello Stato.
Le delibere della Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 (B.U.R.L. 15 febbraio 2002, 2° S.S. al n. ), n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (B.U.R.L. 28 agosto 2003, 2° S.S. al n. 35) e n. 7/20552 del 11 febbario 2005 (B.U.R.L. 21 aprile 2005, 2° S.S.) danno applicazione alle predette disposizione di legge individuando i tre reticoli nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico.


La legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.  Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

La presente legge disciplina i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.
2. Ai fini della presente legge sono servizi:

  • a) la gestione dei rifiuti urbani
  • b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale
  • c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo
  • d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. ….
4. …..
5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.
6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.
7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS e VIA).
9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

La gestione e tutela delle acque nel Parco Regionale del Mincio, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (di cui art. 19, comma 2, L.R. 86'83 e s.m.) approvato con D.G.R. del 28 giugno 2000, n°. 7193):
 
Titolo III - Norme di Settore
Art. 26 Norme di tutela per la salvaguardia delle sponde dei corpi idrici:
Comma 1) viene individuato con apposito perimetro l'ambito di protezione delle pertinenze fluviali, … ;
Comma2) in tale ambito gli interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione e valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico.
Comma 3) … sono favoriti gli interventi di sostituzione di opere di difesa spondale con interventi di sostituzione di opere di ingegneria naturalistica, lungo i corsi d'acqua, col fine di privilegiare …, elementi di qualificazione paesistica e naturalistica.

Comma 9) L'Ente Gestore predispone, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica, un regolamento-tipo per le modalità di esecuzione delle opere di asciutta temporanea, manutenzione e pulizia degli argini, delle difese spondali, dei corsi d'acqua artificiali, al fine di minimizzare il disturbo agli ecosistemi acquatici
….

Titolo III - Norme di Settore
Art. 27 Norme di tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque:
Comma 1) Il Parco concorre alla salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee, mediante la tutela dei valori ecologici esistenti, compreso il mantenimento di un habitat idoneo per il patrimonio ittico esistente potenziale, la salvaguardia del ruolo funzionale dei corpi idrici nell'ecosistema complessivo, il mantenimento della prospettiva di utilizzi balneari delle acque.
Comma 2) A tale scopo la qualità delle acque scaricate nel Fiume Mincio, …, devono possedere requisiti di qualità, …, anche nel raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dai piani regionali e consortili.

Comma 5) L'Ente Gestore definisce con apposito Regolamento d'uso, in attuazione all'art. 25 comma 1, della L. 36'94, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degliu ecosistemi, che non potranno essere captate, …
Comma 6) Sono individuate le aree di tutela a vincolo idrogeologico, per alta vulnerabilità, come indicate da Piano di Settore Acque della Provincia di Mantova.
 
Titolo III - Norme di Settore
Art. 27 Norme di tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque:
Comma 7) Per le aree di cui al comma 6, l'Ente Gestore elabora il piano di Settore per la tutela idrogeologica, …contenete in particolare:
a) Un programma di utilizzo delle acque per scopi produttivi …;
b) Sistemi di controllo tramite pozzi spia …;
c) Valutazione dello stato di criticità ambientale dei corpi d'acqua derivanti da cave dismesse;
d) Previsione per le aree agricole e le aziende zootecniche attraverso la regolamentazione dell'uso di fitofarmaci diserbanti, pesticidi e per la valutazione della capacità dei suoli allo spandimento dei liquami;
e) Tutela idrogeologica nell'esecuzione di bonifiche agrarie;
f) Mantenimento e diffusione, attraverso varie forme incentivanti, della coltivazione dei prati stabili irrigui, nelle zone destinate all'agricoltura, per impedire fenomeni di dilavamento, di ruscellamento, e di rapida percolazione nella falda delle acque piovane e di quelle usate a scopo irriguo
 
Titolo III - Norme di Settore
Art. 27 Norme di tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque:
Comma 8) L'Ente Gestore, previe opportune intese, concorre con la Provincia di Mantova, e l'Autorità di Bacino,... a:
a) Delimitare e suddividere il Bacino del mincio in Sottobacini;
b) Censimento della rete idrografica primaria e secondaria,... ;
c) Precisazione dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e adeguamento della normativa,... ;
d) Formazione del catasto delle unità produttive e dei relativi cicli di produzione nei sottobacini,... ;
e) controllo delle reti di monitoraggio, della qualità delle acque,... ;
f) raccolta e catalogazione degli indicatori biologici per il controllo ecosistemico;
g) Studio e verifica delle portate dei vari corsi d'acqua,... per garantire gli equilibri ecologici esistenti;
h) Studio di un programma per l'adeguamento dell'uso sia delle acque superficiali per scopi irrigui, in collaborazione con gli Enti competenti sul territorio, sia delle acque profonde;... ;
i) Completamento dell'individuazione delle aree a tutela idrogeologica e dei relativi piani di intervento;
j) Individuazione delle riserve idriche,... per le situazioni di emergenza;
k) Elaborazione annuale dello stato delle acque, …
 
Titolo III - Norme di Settore
Art. 30 Esercizio dell'agricoltura 
Art. 33 Norme di tutela paesistica
Art. 36 Navigazione


La situazione attuale

Con la L.152/2006 sono state approvate le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di Tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"
La legge recepisce e abroga le principali leggi del settore:

  • TU n°. 1775'33, sulle acque pubbliche
  • L. 183/'89, sulla difesa del suolo
  • L. 36'94 sul servizio idrico integrato (ad esclusione dell'art. 22, comma 6
  • D.Lgs. 152/'99 così come modificato dal D.Lgs. 258/'00.

E' stato approvato con D.G.R. 29 marzo 2006, n°. 82244 il Programma di Tutela e uso delle acque della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 19 della L.R. 26/2003.
 
Sono stati approvati con R.R. 24 marzo 2006 i Regolamenti Regionali n° 2/3/4 in attuazione alla L.R. 26/2003 (Disciplina delle acque superficiali e sotterranee, Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche, Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia, …)